Conosci le tre forme di opposizione al pignoramento?
- geremialanzani4
- 8 ott
- Tempo di lettura: 1 min
Aggiornamento: 13 ott

Quando arriva un atto di pignoramento, la prima reazione è spesso la paura.
Ma prima di arrendersi, è fondamentale capire che tipo di difesa la legge ti offre, con lo Studio Stragiudiziale Maurizio Pirrone lo puoi meglio comprendere.
Non esiste un’unica opposizione: il Codice di procedura civile (artt. 615 e seguenti) prevede tre strumenti distinti, ognuno con uno scopo preciso.
Ecco quali sono:
1.Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) Serve quando contesti il diritto del creditore a procedere.
Ad esempio, se il debito è già stato pagato o non è più esigibile, puoi bloccare l’intera procedura.
2.Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) È la strada giusta se l’atto di pignoramento è stato compiuto in modo irregolare — per errori formali, mancate notifiche o violazioni procedurali.
3.Opposizione di terzo (art. 619 c.p.c.) Quando il bene pignorato non appartiene al debitore ma a un soggetto estraneo, come un familiare o un comproprietario. In questo caso, il terzo può difendere il proprio diritto di proprietà davanti al giudice.
Capire quale tipo di opposizione presentare è essenziale: una mossa sbagliata può far perdere tempo e opportunità. Per questo serve una valutazione tecnica accurata e immediata.
Lo Studio Stragiudiziale Maurizio Pirrone assiste privati, famiglie e imprese nella scelta della strategia legale più efficace per contrastare un pignoramento, agendo nel pieno rispetto della legge e dei tempi processuali.
Non attendere che la situazione peggiori.
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